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Elena Miglietta writes: > > > > >TAR Lazio: illegittimi i crediti scolastici per lora di religione. > >Con sentenza n. 7076 del 17 luglio 2009 il Tar del Lazio ha accolto due >ricorsi proposti per l'annullamento delle Ordinanze ministeriali emanate >dall'allora Ministro P.I. Fioroni per gli esami di Stato del 2007 e 2008 >che prevedevano la valutazione della frequenza dell'insegnamento della >religione cattolica ai fini della determinazione del credito scolastico, e >la partecipazione a pieno titolo agli scrutini da parte degli >insegnanti di religione cattolica. > >Il TAR ha affermato che lattribuzione di un credito formativo >ad una scelta di carattere religioso degli studenti e dei loro genitori, >quale quella di avvalersi dellinsegnamento della religione cattolica >nelle scuole pubbliche, dà luogo ad una precisa forma di >discriminazione, dato che lo Stato Italiano non assicura identicamente la >possibilità per tutti i cittadini di conseguire un credito formativo >nelle proprie confessioni ovvero per chi dichiara di non professare alcuna >religione in Etica Morale Pubblica. >Motiva ancora la sentenza che linterpretazione data dal Ministero >dellIstruzione ha portato alladozione di una disciplina >annuale delle modalità organizzative degli scrutini desame, che >appare aver generato una violazione dei diritti di libertà religiosa e >della libera espressione del pensiero; nonché di libera determinazione >degli studenti relativamente allinsegnamento della religione >cattolica. > >I ricorsi sono stati promossi a partire dal 2007 da alcuni studenti e >studentesse con numerose associazioni laiche e confessioni religiose non >cattoliche (elenco completo a fine comunicato) coordinate dalla Consulta >Romana per la Laicità delle Istituzioni e dall Associazione >per la Scuola della Repubblica ed assistite dagli Avvocati >prof. Massimo Luciani, Fausto Buccellato e Massimo Togna. Ad esse il TAR ha >riconosciuto la richiesta di tutela di valori di carattere morale, >spirituale e/o confessionale che [ ] sono tutelati direttamente dalla >Costituzione e che quindi come tali non possono restare estranei >all'alveo della tutela del giudice amministrativo" > >La sentenza 7076/2009 del TAR del Lazio è importante perché >dà una concreta applicazione al principio supremo della laicità >dello Stato nei termini in cui era stato affermato dalla Corte >Costituzionale nella nota sentenza n.203/1989. >Il TAR, dopo aver ricordato il principio della laicità dello Stato, >enunciato dalla Corte Costituzionale come "garanzia dello Stato per la >salvaguardia della libertà religiosa, in regime di pluralismo >confessionale e culturale (C. Cost. n.203/89), ha precisato che sul >piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, >strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente >essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico", >la scelta di avvalersi o meno dellinsegnamento della religione >cattolica deve essere assolutamente libera e in nessun modo condizionata. >"In una società democratica" ha affermato il TAR, >"certamente può essere considerata una violazione del principio >del pluralismo il collegamento dell'insegnamento della religione con >consistenti vantaggi >sul piano del profitto scolastico e quindi con un'implicita promessa di >vantaggi didattici, professionali ed in definitiva materiali". > >A tal proposito, ha precisato ancora la sentenza che lo Stato, dopo >aver sancito il postulato costituzionale dellassoluta, inviolabile >libertà di coscienza nelle questioni religiose, di professione e di >pratica di qualsiasi culto noto, non può conferire ad una >determinata confessione una posizione dominante - e quindi una >indiscriminata tutela ed unevidentissima netta poziorità >violando il pluralismo ideologico e religioso che caratterizza >indefettibilmente ogni ordinamento democratico moderno, infatti >"qualsiasi religione- per sua natura - non è né >un'attività culturale, né artistica, né ludica, né >un'attività sportiva né un'attività lavorativa, ma attiene >all'essere più profondo della spiritualità dell'uomo ed a tale >stregua va considerata a >tutti gli effetti. > >La sentenza è illuminante su quali siano oggi i confini posti dalla >legge allinsegnamento della religione cattolica nelle scuole >pubbliche. Le associazioni e le confessioni promotrici dei ricorsi >continueranno ad operare per garantire il rispetto di tali limiti ed >auspicano che il Ministero dellIstruzione prenda atto >dellillegittimità delle ordinanze e non le riproponga negli anni >a venire. > >11 agosto 2009 >per ulteriori informazioni è possibile contattare Antonia Sani tel. >3497865685 > >LE ASSOCIAZIONI e CONFESSIONI RELIGIOSE PROMOTRICI DEI RICORSI > >Consulta Romana per la Laicità delle Istituzioni >Comitato Insegnanti Evangelici Italiani (CIEI) >Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia >Comitato torinese per la Laicità della scuola >Tavola Valdese >CRIDES- Centro Romano di Iniziativa per la Difesa dei Diritti nella Scuola >FNISM Federazione Nazionale degli Insegnanti >Associazione Democrazia Laica >Associazione XXXI ottobre per una scuola laica e pluralista (promossa >dagli evangelici italiani) >Associazione Nazionale del Libero Pensiero Giordano Bruno >UAAR- Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti >Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni >Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno >Alleanza Evangelica Italiana >Associazione per la Scuola della Repubblica >Comitato Bolognese Scuola e Costituzione >C.I.D.I. Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti >Coordinamento Genitori Democratici >Associazione Scuola Università e Ricerca As.SUR >Chiesa Evangelica Luterana in Italia >Unione Cristiana Evangelica Battista dItalia >Movimento di Cooperazione Educativa >UCEI Unione delle Comunità Ebraiche Italiane >Federazione delle Chiese Pentecostali > > >Consulta Romana per la Laicità delle Istituzioni > >Sede: Via delle Carrozze, 19 00187 Roma Tel. 06 >6796011 > romalaica@gmail.com > http://romalaica.blogspot.com >Questa newsletter Le viene spedita in osservanza della legge 675/96 sulla >tutela dei dati personali. Se non fosse interessato a ricevere, in futuro, >questo messaggio informativo Le basterà inviare una e-mail >allindirizzo romalaica@gmail.com, avente come oggetto la dicitura >CANCELLA. Non riceverà più alcun messaggio da parte nostra