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Attilio Paparazzo writes: >COMUNICATO STAMPA >Il TAR del Lazio, con sentenza definitiva dà ragione al ricorso >presentato da insegnanti milanesi di scuola primaria contro la circolare >MIUR n. 16 del febbraio 2009 (Adozione libri di testo) e patrocinato dalla >FLC CGIL di Milano >"Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza >bis definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei >limiti di cui in motivazione e per l'effetto annulla il punto 3.3., lett. >b) ed il primo periodo del penultimo comma della circolare MIUR n. 16 del >10 febbraio 2009, nella parte in cui non prevedono la deroga recata >dall'espressione "Salva la ricorrenza di specifiche e motivate >esigenze" stabilita dal secondo periodo dell'art. 5 del D.L. n. >137/2008 nella cadenza quinquennale per l'adozione dei libri di testo ... >" >in sostanza il comma abrogato è quello che impone "la non >modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola >nell'arco dei due periodi previsti" (cinque anni primaria e sei anni >secondaria). >E' una importante anche se parziale vittoria contro l'arroganza di un >ministro e di un governo che si sono assunti il compito di demolire la >scuola pubblica attraverso i tagli agli organici, al tempo scuola, >all'autonomia scolastica, alla collegialità. Su tutti i fronti la FLC >CGIL è impegnata a respingere questi attacchi per la difesa della >scuola della Cotrituzione. > >attilio paparazzo >segr. gen. >FLC CGIL Milano >-------------------------------------------------------------------------------- > >> REPUBBLICA ITALIANA >> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO >> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio >> (Sezione Terza Bis) >> ha pronunciato la presente >> SENTENZA > >> Sul ricorso numero di registro generale 3006 del 2009, proposto da: >> Damiani Cesarina, Anastasi Maria Concetta, Banfi Simonetta, >> Bianciardi Stefania, Bolognesi Giuliana, Bonucchi Carla, Cattani >> Maria Cristina, Conedera Gabriella, Destri Luigi, Facinelli >> Manuela, Finazzi Tiziana Luigia, Iucolano Eleonora, Marzani >> Maurizio, Miglietta Elena, Rossetti Patrizia, Sala Mariagrazia, >> Seregni Vera, Torri Agostina, Zucca Luciana Catalani Leonello, >> rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli >> Avvocati Isetta BARSANTI MAUCERI e Francesco AMERICO ed >> elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, >> viale Angelico n. 45; >> contro >> il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro >> legale rappresentante p.t., la Direzione Generale per gli >> Ordinamenti del Sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia >> scolastica in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati >> e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in >> Roma Via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domicilia; >> per l'annullamento >> previa sospensione dell'efficacia, >> della C.M. MIUR n. 19 (rectius n. 16) del 10 febbraio 2009 recante >> "adozione dei libri di testo per l'a.s. 2009/2010" in parte >qua, >> nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, >> ancorchè incognito; >> >> >> VISTO il ricorso con i relativi allegati; >> VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata >> Amministrazione; >> VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive >> difese; >> VISTI gli atti tutti della causa; >> Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2009 il dott. >> Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come >> specificato nel verbale; >> Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: >> >> >> FATTO >> Con ricorso notificato all'Amministrazione dell'istruzione in data >> 10 aprile 2009 e depositato il successivo 17 aprile 2009, i >> ricorrenti, docenti a tempo indeterminato in servizio presso >> istituzioni scolastiche varie, impugnano la circolare ministeriale >> con la quale sono state dettate istruzioni circa l'adozione dei >> libri di testo per l'anno scolastico 2009/2010. >> Avverso tale atto propongono le seguenti doglianze. >> i. violazione ed erronea applicazione dell'art. 5 della L. 30 >> ottobre 2008, n. 169 di conversione del D.L. 1° settembre 2008, >n. >> 137 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e di >> università; >> Lamentano che laddove l'art. 5 del D.L. n. 137/2008, come >> modificato dalla legge di conversione, stabiliva che i libri di >> testo potessero essere modificati con cadenza quinquennale a valere >> per il successivo quinquennio e per la scuola secondaria di primo e >> di secondo grado ogni sei anni "salva la ricorrenza di specifiche >e >> motivate esigenze", la circolare ministeriale, che, dovrebbe >essere >> meramente applicativa della norma di rango superiore, ha in >realtà >> introdotto al punto 3.3 lett. b) "la non modificabilità >delle >> scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei due >> periodi previsti" a partire dall'anno scolastico 2009/2010 ed al >> penultimo comma ha introdotto la disposizione per cui >> "L'assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere dal >1° >> settembre 2009, non consente in alcun modo una diversa scelta di >> libri di testo già effettuata. In proposito il dirigente >scolastico >> è tenuto ad esercitare una scrupolosa vigilanza sul rispetto di >> tale divieto.". Tali istruzioni impediscono che un docente >> trasferito o sopraggiunto per cessazione di altro docente possa >> scegliere il libro di testo dovendo piuttosto adeguarsi per i >> successivi cinque anni alle scelte effettuate dal predecessore o >> che altre gravi esigenze, opportunamente motivate, possano dar >> luogo al cambio del libro di testo durante il qiunquennio. >> ii. Violazione dell'art. 3 del d.P.R. 275/1999 con riferimento al >> principio dell'autonomia scolastica di cui all'art. 117 Cost.; >> la norma stabilisce che la scuola, al momento dell'iscrizione, >> debba consegnare ai genitori il Piano dell'Offerta Formativa ed, al >> fine di consentire il perseguimento dei fini oggetto del POF, gli >> organi collegiali di competenza, ai sensi e per gli effetti del >> D.Lgs. n. 297/1994, deliberano l'adozione dei libri di testo >> secondo quanto ciascun docente propone in base al principio di >> libertà di insegnamento. La circolare impugnata, prevedendo che >i >> docenti debbano individuare i testi scolastici da adottare nelle >> classi per la durata di cinque anni senza possibilità di >valutare, >> come invece prevede la legge, eventuali alternative giustificate >> anche da particolari necessità, comprime l'autonomia didattica >> degli stessi, nonché le prerogative previste dalle norme per gli >> organi collegiali con particolare riferimento al Collegio dei >docenti. >> iii. eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti, >> illogicità e contraddittorietà manifesta. >> La C.M. impugnata lede i diritti fondamentali e lede i destini >> culturali dei prossimi allievi. Il rapido progresso delle scienze e >> della tecnologia comporterà che nelle scuole tecniche e >> scientifiche gli alunni si troveranno a studiare su testi desueti. >> Concludono per l'accoglimento dell'istanza cautelare e del ricorso. >> L'Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria >formale. >> Alla Camera di Consiglio del 7 maggio 2009 è stata accolta >> l'istanza cautelare che tuttavia è stata riformata dal Consiglio >di >> Stato. >> Previo scambio di ulteriori memorie tra le parti il ricorso è >stato >> trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 13 luglio 2009. >> DIRITTO >> 1. Il ricorso è fondato in ordine al primo motivo di censura. >> 2. I ricorrenti lamentano che l'atto al momento gravato, del quale >> si dubita persino che abbia natura di fonte normativa e di rango >> secondario, non può modificare una norma di rango primario quale >è >> quella stabilita in materia di libri di testo dall'art. 5 del d.l. >> 1° settembre 2008, n. 137 come convertito con modificazioni >dalla >> L. 30 ottobre 2008, n. 169. >> In effetti, come già rilevato seppure al sommario esame della >sede >> cautelare la norma disciplinatrice della fattispecie e sopra citata >> all'articolo 5, stabilisce che: "Fermo restando quanto disposto >> dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, >> convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i >> competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione >> ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il >> contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento >> eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. >> Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione >> dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per >> il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinche' >> le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei >> libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni >vigenti." >> L'espressione che interessa è collocata al secondo periodo >laddove >> ci si riferisce al ricorrere delle "specifiche e motivate >esigenze" >> che consentono la modificazione nel quinquennio dei libri di testo >> e va coordinata con la disposizione di cui all'art. 15 del D.L. n. >> 112/2008, siccome volta a contenere la spesa delle famiglie per i >> libri di testo, il cd. "peso dello zaino scolastico" >attraverso la >> consultazione informatica delle versioni dei libri di testo e la >> spesa delle istituzioni scolastiche tenute a fornire gratuitamente >> i libri di testo agli alunni. >> In tale complesso normativo è del tutto ragionevole e logico che >il >> legislatore abbia inserito la deroga anzidetta inerente a >> specifiche e motivate circostanze, in guisa di norma di chiusura >> del sistema, deroga che, quando risulti dalle determinazioni degli >> organi scolastici competenti ad individuare ed adottare i libri di >> testo, sotto la vigilanza del dirigente scolastico, consente alla >> scuola di adeguarsi a contingenti e irrinunciabili esigenze. >> La circolare n. 16 del febbraio 2009 non rispecchia detti profili, >> ma introduce inopinatamente criteri restrittivi nelle operazioni di >> scelta dei libri di testo seppure effettuabili con cadenza >> pluriennale, mancando di rispettare, sotto tale profilo, la >> normazione sovraordinata ed analizzata. >> In particolare al punto 3.3. stabilisce i vincoli secondo i quali >> deve avvenire l'adozione dei libri di testo e così dispone: >> "le adozioni secondo i criteri e le procedure sopra indicate >devono >> rispettare i seguenti vincoli, oltre i tetti di spesa di cui si >> dirà più oltre: >> a) la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola primaria >> e ogni sei per la scuola secondaria di I e II grado) per l'adozione >> dei libri di testo; >> b) la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti >e >> della scuola nell'arco dei due periodi previsti; >> c) la restrizione della scelta dei libri di testo a stampa per i >> quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto >> per un quinquennio, fatta salva la possibilità per l'editore di >> trasformare il medesimo libro di testo nella versione on line >> scaricabile da internet o mista. Il vincolo della non >> modificabilità del libro di testo da parte dell'editore per il >> periodo indicato non può avere decorrenza anteriore alla data di >> emanazione della legge 30 ottobre 2008, n. 169. >> d) La progressiva transizione ai libri di testo on line o in >> versione mista a partire dalle adozioni relative all'anno >> scolastico 2009/2010 in relazione alla disponibilità di proposte >> editoriali. A partire dall'anno scolastico 2011/2012, il collegio >> dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni >> on line scaricabili da internet o mista. >> I vincoli indicati si applicano per le nuove adozioni di libri di >> testo per l'anno scolastico 2009/2010 non per le conferme. >> L'assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere dal 1° >> settembre 2009, non consente in alcun modo una diversa scelta di >> libri di testo già effettuata. In proposito il dirigente >scolastico >> è tenuto ad esercitare una scrupolosa vigilanza sul rispetto di >> tale divieto." >> Mentre le lettere a), c), d) ed il secondo comma del punto 3.3 >> della impugnata circolare sono del tutto conformi sia al primo ed >> al terzo periodo dell'articolo 5 del d.L. n. 137/2008, sia all'art. >> 15 del D.L. n. 112/2008 cui il primo fa esplicito riferimento e li >> rispecchiano quasi in maniera pedissequa, il punto b) ed il >> penultimo periodo della anzidetta istruzione non appaiono conformi >> e, secondo quanto anticipato sopra, nell'imporre il divieto >> assoluto di modificazione dei libri di testo nel quinquennio >> neppure nel caso di trasferimento di docenti, senza la valutazione >> delle specifiche e motivate circostanze, appaiono andare oltre la >> lèttera della norma disciplinatrice della fattispecie ed, in >> particolare, appaiono travalicare quella che è la potestà >di >> istruzione del Ministero. >> Né può condividersi la posizione del Consiglio di Stato che, >nel >> riformare la cautelare di primo grado, ha ritenuto non irrazionale >> la disposizione della circolare, nella parte in cui impedisce >> totalmente, in caso di assegnazione di altro docente nella classe, >> una diversa scelta dei libri di testo già effettuata e nulla >dice, >> però, in ordine al divieto assoluto di modificare le scelte da >> parte degli insegnanti. >> Qui non è questione di irrazionalità, ma di rispetto della >norma di >> rango superiore che con le disposizioni diramate dal Ministero, nel >> caso specifico, non vi è stata, in quanto laddove le norme >> sovraordinate stabiliscono la possibilità di derogare alla >cadenza >> quinquennale di scelta, seppure motivatamente e per provate >> esigenze, invece la circolare non lo prevede. >> Non vi è bisogno forse di porre in evidenza che la circolare non >> esiste in sè e per sè nell'ordinamento, dal momento che >è >> semplicemente lo strumento con il quale si diramano istruzioni, >> ordini o altro e che, quindi, per verificarne la sua legittimità >> occorre far riferimento al suo contenuto. In questo caso il >> contenuto è costituito da un'istruzione sulle modalità di >adozione >> dei libri di testo nelle scuole per l'a.s. 2009/2010 che doveva >> soltanto esplicare in maniera chiara a tutti i dirigenti degli >> uffici periferici della Pubblica Istruzione, quanto già in >maniera >> molto chiara è stabilito dalle due ridette norme di cui all'art. >5 >> del D.L. n. 137/2008 e all'art. 15 del D.L. n. 112/2008 ed in >> particolare dal primo che, del tutto razionalmente, prevedeva una >> motivata deroga alla cadenza quinquennale di adozione dei libri di >> testo. >> Vanno annullati dunque la lettera b) ed il primo periodo del >> penultimo comma del punto 3.3 della Circolare n. 16 del 10 febbraio >> 2009 nella parte in cui non prevedono la deroga recata >> dall'espressione "Salva la ricorrenza di specifiche e motivate >> esigenze" stabilita dal secondo periodo dell'art. 5 del D.L. n. >> 137/2008 nella cadenza quinquennale per l'adozione dei libri di >testo. >> 3. Le altre censure vanno disattese. >> Non è dato rilevare alcuna violazione dell'autonomia scolastica >nel >> provvedimento impugnato, tranne il punto posto in evidenza sopra, >> dal momento che essa, sotto questo profilo appare rispettosa della >> ripartizione delle competenze in materia di adozione dei libri di >> testo come attribuite al collegio dei docenti, su proposta dei >> singoli insegnanti, previste pure dall'art. 5 del D.L. n. 137/2008. >> Anche la ritenuta illogicità e contraddittorietà, come poste >in >> evidenza dalla doglianza secondo la quale con la circolare si >> verrebbe a ledere il diritto-dovere dei docenti di scegliere i >> libri di testo, come prefigurata dalle norme del Testo Unico di cui >> al D.Lgs. n. 297/2004, finendo per incidere sulla libertà di >> insegnamento, non appare sussistere, proprio in base alle capillari >> istruzioni dettate dalla circolare, oltre all'ampliamento della >> platea di possibilità di studio e di ricerca fornite da >internet, >> per come previste dalle stesse norme sovraordinate, che, sotto >> questi profili appaiono, invece, del tutto rispettate. >> 4. Per le considerazioni sopraesposte il ricorso va, pertanto, >> accolto nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto vanno >> annullati il punto 3.3 lett. b) ed il primo periodo del penultimo >> comma della circolare MIUR n. 16 del 10 febbraio 2009, nella parte >> in cui non prevedono la deroga recata dall'espressione "Salva la >> ricorrenza di specifiche e motivate esigenze" stabilita dal >secondo >> periodo dell'art. 5 del D.L. n. 137/2008 nella cadenza quinquennale >> per l'adozione dei libri di testo e per il resto va respinto. >> 5. La soccombenza solo parziale giustifica la compensazione delle >> spese di giudizio tra le parti. >> P.Q.M. >> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza >> bis definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo >> accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto annulla >> il punto 3.3., lett. b) ed il primo periodo del penultimo comma >> della circolare MIUR n. 16 del 10 febbraio 2009, nella parte in cui >> non prevedono la deroga recata dall'espressione "Salva la >> ricorrenza di specifiche e motivate esigenze" stabilita dal >secondo >> periodo dell'art. 5 del D.L. n. 137/2008 nella cadenza quinquennale >> per l'adozione dei libri di testo e per il resto va respinto. >> Spese compensate. >> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità >> amministrativa. >> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 >luglio >> 2009 con l'intervento dei Magistrati: >> >> >> Evasio Speranza, Presidente >> Massimo Luciano Calveri, Consigliere >> Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> L'ESTENSORE >> >> IL PRESIDENTE >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> DEPOSITATA IN SEGRETERIA >> Il 24/07/2009 >> (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) >> IL SEGRETARIO >> >> >> Avv. Isetta Barsanti Mauceri >> FLC Cgil Nazionale >> Via Leopoldo Serra, 31 >> ROMA >> Tel: 065854800 Fax: 0658548434 >> >> FLC Cgil Toscana >> Via Pier Capponi, 7 >> 50132 FIRENZE >> Tel: 0555036249 Fax: 0555036270 >> > >Avv. Isetta Barsanti Mauceri >FLC Cgil Nazionale >Via Leopoldo Serra, 31 >ROMA >Tel: 065854800 Fax: 0658548434 > >FLC Cgil Toscana >Via Pier Capponi, 7 >50132 FIRENZE >Tel: 0555036249 Fax: 0555036270