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Alessandro Rizzo writes: >LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA >Visti: >- il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle >disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla >condizione dello straniero" e successive modificazioni; >- il D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di >attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina >dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma >dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, >n.286"; >- il D.P.R. 30 marzo 2001 "Approvazione del documento programmatico >per il triennio 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli >stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art.3 della legge 6 >marzo 1998, n.40"; >- il Protocollo d'intesa in materia di immigrazione straniera sottoscritto >il 18 dicembre 2001 dalla Regione Emilia-Romagna con gli Enti Locali, le >Parti Sociali ed il Forum del Terzo settore, indirizzato ad assicurare pari >condizioni di accesso alla vita sociale e lavorativa in Emilia-Romagna agli >immigrati stranieri regolarmente presenti e alle loro famiglie; >Constatata la necessità di adeguare la vigente normativa regionale in >materia di politiche per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri >immigrati sia alla nuova normativa nazionale sia alle nuove esigenze >emergenti dal territorio regionale collegate alla necessità di operare >profondi interventi nel campo della integrazione interculturale che appare >essere uno degli obiettivi più rilevanti da conseguire nell'attuale >panorama sociale nazionale ed europeo; >Considerato che, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 21 aprile >1999, n. 3, la Conferenza Regione-Autonomie Locali ha espresso parere >favorevole sulla proposta della Giunta nella seduta del 16 giugno 2003; >Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal >Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, dott. Franco Rossi, ai >sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. 43/2001 e della deliberazione >della Giunta Regionale n.447/2003; >Su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, Immigrazione, Progetto >giovani, Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi; >A voti unanimi e palesi >d e l i b e r a >di proporre al Consiglio regionale, per l'approvazione ai sensi >dell'articolo 27 e seguenti dello Statuto, il progetto di legge regionale >avente ad oggetto "Norme per la integrazione sociale dei cittadini >stranieri immigrati", nel testo allegato, costituito da 22 articoli, >preceduto dalla relazione illustrativa, parti integranti della presente >deliberazione. >- - - > >RELAZIONE ILLUSTRATIVA > >1) L'immigrazione straniera in Emilia-Romagna >1.1 Le tre fasi storiche dell'immigrazione. >Per quanto l'immigrazione straniera in Emilia-Romagna sia un fenomeno >abbastanza recente è possibile distinguere tre fasi principali. >A circa venti anni fa risalgono i primi inserimenti consistenti di >lavoratori egiziani nelle fonderie e nei cantieri edili della provincia di >Reggio Emilia. >La prima fase dell'immigrazione è quindi quella degli anni ottanta, >quando il fenomeno è ancora molto contenuto: al di sotto delle 30.000 >unità e dell'1% della popolazione residente. I paesi di provenienza >sono quelli nordafricani e si tratta in particolare di lavoratori maschi >adulti. >La seconda fase è quella dell'emergenza in particolare della prima >metà degli anni novanta, che in seguito agli sconvolgimenti politici >dell'Europa orientale vede crescere l'afflusso dall'area Balcanica >(soprattutto Albania). >L'immigrazione straniera tocca le 50.000 unità e la percentuale >femminile arriva vicino al 40% del totale. >La terza fase è quella della seconda metà degli anni novanta in >cui i ritmi di crescita del fenomeno arrivano al 15% annuo; l'immigrazione >tende a stabilizzarsi anche per effetto dei ricongiungimenti famigliari; la >percentuale femminile si avvicina al 50%, cresce la presenza dei bambini >stranieri nelle scuole. Le aree di provenienza, oltre all'Africa e >all'Europa Orientale, si estendono all'Asia ed all'America Latina. >Negli anni più recenti l'immigrazione straniera in Emilia-Romagna >è diventato quindi un fenomeno di indubbio rilievo, avendo ormai >superato le 200.000 unità, che tocca ormai tutti gli aspetti della >società civile. >1.2 Immigrazione e lavoro. >Che il mercato del lavoro sia il motore del fenomeno migratorio è >indubbiamente confermato da una analisi del rapporto tra distribuzione >territoriale degli immigrati e situazione dei mercati del lavoro >provinciali. >Se rapportiamo la presenza degli immigrati ai tassi di disoccupazione >provinciali vediamo come esista tra i due valori un rapporto quasi perfetto >di inversa proporzione. > >Province RER RE MO PR BO PC RN RA FC FE >Percentuale immigrati residenti 3,25 4,3 4,04 3,74 3,54 3,08 3,03 2,55 2,22 >1,19 >Tasso di disoccupazione 3,8 2,2 2,5 3,4 3,4 5,1 5,4 4,8 3,8 7,0 > >Minore è il tasso di disoccupazione (Reggio, Modena, Bologna), >maggiore è la presenza di immigrati. >Dalle province economicamente più forti della regione l'immigrazione >si sta gradualmente estendendo a quelle più deboli. >Questo dato è importante perché pare confermare la tesi secondo >la quale non esiste (almeno in prevalenza) una diretta >concorrenzialità tra il lavoro degli italiani e quello dei cittadini >stranieri immigrati, ma questi tendono piuttosto a ricoprire ruoli che gli >emiliano-romagnoli ormai rifiutano come faticosi e poco remunerativi. >1.3 Immigrazione e scuola. >Il fenomeno dei ricongiungimenti famigliari rappresenta una prima fase di >maturità dell'immigrazione e tocca dimensioni significative in >Emilia-Romagna dalla seconda metà degli anni novanta. >La costante crescita dei minori stranieri viene confermata dai dati delle >iscrizioni scolastiche che vedono, negli ultimi anni scolastici un numero >crescente di bambini e ragazzi stranieri iscritti alle scuole della nostra >regione, dalle materne alle elementari, dalle medie inferiori alle medie >superiori. >Il fatto che la regione Emilia-Romagna sia la quarta regione d'Italia per >incidenza percentuale dei cittadini stranieri, ma risulti la prima per >incidenza percentuale dei bambini stranieri nelle scuole, rappresenta >certamente un buon indicatore del grado di integrazione sociale raggiunta, >oltre che di stabilità del fenomeno. >1.4 Il mutato quadro normativo nazionale. >La normativa nazionale in materia di immigrazione straniera nel corso degli >ultimi anni si è profondamente modificata. >Dapprima con l'introduzione della L. 39/90 contenente i primi elementi di >disciplina del fenomeno, poi con la L.40/98 che introduce un disegno >complessivo di politiche integrate volte ad assicurare percorsi di >accoglienza e di integrazione sociale istituendo un apposito Fondo >Nazionale per le politiche migratorie, poi confluito nel Fondo Nazionale >politiche sociali, e assegnando un ruolo significativo alle Regioni ed agli >Enti Locali. >La recente L.189/2002 ha introdotto alcune modifiche relative alla >disciplina dell'ingresso, della permanenza, delle esplusioni e dei >ricongiungimenti familiari. >Gli scenari di modifica del fenomeno brevemente riepilogati nei paragrafi >precedenti, e le novità della normativa nazionale, contribuiscono a >rendere necessario il superamento della vigente normativa regionale ( L.R. >21 febbraio 1990, n.14). > >2) Il progetto di legge regionale - illustrazione dell'articolato >Strutturalmente il progetto di legge si compone di 22 articoli, divisi in >cinque capi: il capo I pone principi, finalità e destinatari, il capo >II descrive la ripartizione istituzionale delle funzioni e la >programmazione regionale delle attività, il capo III prevede gli >interventi finalizzati alla partecipazione sociale, alle misure contro la >discriminazione, alle politiche abitative, all'integrazione sociale e alla >assistenza sanitaria, il capo IV prevede gli interventi in materia di >accesso ai servizi educativi per l'infanzia, diritto allo studio, >formazione professionale, inserimento lavorativo, integrazione e >comunicazione interculturale, il capo V le disposizioni finanziarie e >finali. > >CAPO I >Disposizioni generali e norme di principio >Articolo 1: sono stati indicati i riferimenti costituzionali e normativi in >ambito comunitario e nazionale, i principi informatori dell'azione >legislativa regionale e le finalità degli interventi e delle >iniziative previste nel provvedimento legislativo che viene presentato al >Consiglio Regionale; >Articolo 2: individua quali destinatari degli interventi i cittadini di >Stati non appartenenti all'Unione Europea, i rifugiati ai sensi della >vigente normativa, nonché gli apolidi, residenti o domiciliati nel >territorio della regione Emilia-Romagna. La proposta di legge intende >prevedere l'allargamento dei destinatari anche ai richiedenti asilo; >CAPO II >Ripartizione istituzionale delle funzioni e programmazione regionale delle >attività >Articolo 3: vengono indicate le funzioni proprie della Regione rispetto >all'attuazione delle previsioni contenute nella presente proposta di legge, >riconducibili all'esercizio dell'attività di osservazione del fenomeno >migratorio e all'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento >e valutazione degli interventi. Si prevede in particolare quale elemento >innovativo di programmazione, la approvazione di un programma triennale per >l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati; >Articolo 4: vengono indicate le funzioni proprie delle Province rispetto >all'attuazione delle previsioni contenute nella presente proposta di legge, >riconducibili all'attività di approvazione dei piani provinciali per >l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, alla concessione >di contributi alle associazioni, nonché alla promozione di percorsi >partecipativi alla vita sociale e delle istituzioni da parte dei cittadini >stranieri immigrati e di azioni contro la discriminazione; >Articolo 5: vengono indicate le funzioni proprie dei Comuni rispetto >all'attuazione delle previsioni contenute nella presente proposta di legge, >nell'ambito delle funzioni più generali previste dall'art.15 della >L.R. 2/2003 riconducibili alle attività di programmazione, >progettazione e realizzazione degli interventi, e alla promozione del >concorso dei soggetti del privato sociale alla progettazione e >realizzazione dei medesimi; >CAPO III >Interventi finalizzati alla partecipazione sociale, alle misure contro la >discriminazione, >alle politiche abitative, all'integrazione sociale, >alla assistenza sanitaria >Articoli 6-7: definiscono i compiti, le funzioni e la composizione della >Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri >immigrati. Tra le funzioni principali della Consulta, sono previste le >attività di proposta alla Giunta regionale nella formulazione del >Programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri >immigrati, le attività di supporto alla osservazione del fenomeno >migratorio , la funzione di supporto alla attività di stima dei >fabbisogni lavorativi e di indicazione annuale delle quote di ingresso >necessarie, un ruolo di proposta e osservazione costante in ordine alle >iniziative e agli interventi regionali previsti dalla legge regionale ed un >ruolo consultivo generale su ogni argomento in materia di immigrazione; >Articolo 8: viene esplicitato l'obiettivo della Regione di promuovere un >effettivo protagonismo dei cittadini stranieri immigrati nella definizione >delle politiche pubbliche a livello locale e di favorire la realizzazione >di percorsi partecipativi a livello locale, con particolare attenzione allo >sviluppo sul territorio di Consulte locali; >Articolo 9: nell'ambito della cornice normativa vigente (art.44, del D.Lgs. >n. 286/98) e di quella di prossima attuazione a livello comunitario in >ragione delle direttive del Consiglio dell'Unione Europea n. 43 del 29 >giugno 2000 e n. 78 del 27 novembre 2000, si attribuiscono alla Regione le >funzioni di osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale per >gli stranieri vittime delle discriminazioni dirette e indirette per motivi >razziali, etnici, nazionali o religiosi e la approvazione di un apposito >piano regionale di attuazione; >Articolo 10: in stretto raccordo alla normativa di settore nel campo delle >politiche abitative (L.R. 24/2001) e delle politiche di promozione della >cittadinanza sociale (L.R. 2/2003) si individuano gli interventi che la >Regione intende sviluppare al fine favorire la ricerca di una soluzione >abitativa, temporanea e definitiva, a favore dei cittadini stranieri >immigrati; >Articolo 11: sono indicati i soggetti destinatari dei contributi per le >azioni di integrazione sociale e culturale previste nel programma triennale >per la integrazione sociale dei cittadini stranieri, che potranno essere >Comuni singoli e associati, AUSL, IPAB, Aziende pubbliche di servizi alla >persona e soggetti privati senza scopo di lucro; > >Articolo 12: introduce una norma di conformità con la specifica >normativa nazionale relativa alle misure di protezione e integrazione >sociale destinate alle vittime di situazioni di violenza o di grave >sfruttamento, individuando nel contempo uno specifico ruolo della Regione >nella definizione di indirizzi, criteri e modalità di finanziamento >per i soggetti attuatori; > >Articolo 13: affronta il tema della assistenza sanitaria per la quale si >evidenzia una parità di trattamento fra cittadini italiani e cittadini >immigrati regolari per quanto attiene il complesso delle attività >sanitarie, con particolare attenzione alla cura e tutela delle donne e dei >minori. >Per quanto attiene ai cittadini stranieri immigrati non in regola con il >permesso di soggiorno, l'articolo si raccorda alla cornice normativa >nazionale la quale dispone la assicurazione delle prestazioni sanitarie di >cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, >ancorché continuative, per malattia ed infortunio, ed gli interventi >di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate a >salvaguardia della salute individuale e collettiva ( tutela della >gravidanza e della maternità, vaccinazioni, interventi di profilassi e >cura delle malattie infettive, interventi di prevenzione e riduzione del >danno). >Infine si evidenzia la necessità di garantire ai cittadini stranieri >immigrati un adeguato accesso ai servizi sanitari mediante lo sviluppo di >interventi informativi di mediazione interculturale; >CAPO IV >Interventi in materia di accesso ai servizi educativi per l'infanzia, >diritto allo studio, >formazione professionale, inserimento lavorativo, integrazione e >comunicazione interculturale >Articolo 14: affronta il tema della garanzia di pari condizione di accesso >dei bambini stranieri e delle loro famiglie ai servizi per l'infanzia, ai >servizi scolastici e agli interventi in materia di diritto allo studio, >individuando nella alfabetizzazione alla lingua italiana, nella adozione di >modelli educativi interculturali e nella valorizzazione delle lingue e >culture di origine, gli elementi principali per una qualificazione del >sistema scolastico regionale; >Articolo 15: sancisce per i cittadini stranieri immigrati il diritto alla >formazione professionale in condizioni di parità con gli altri >cittadini. Pertanto in raccordo con gli interventi previsti dalla normativa >regionale di settore, la Regione propone e favorisce iniziative di >informazione, di orientamento, di tirocinio, di formazione e di formazione >continua, a favore dei cittadini stranieri immigrati, volte a consentire >l'acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla domanda >del mercato del lavoro. >La Regione promuove altresì programmi per l'attività di >formazione professionale nei Paesi di origine, ai sensi dell'art.23 del >D.lgs 286/98; >Articolo 16: sancisce il diritto a condizioni di pari opportunità >nell'inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome e >imprenditoriali. La Regione, nell'ambito delle competenze e degli >interventi di politica del lavoro disciplinati dalle leggi regionali, >intende favorire l'inserimento lavorativo dei cittadini stranieri immigrati >in forma di lavoro dipendente, autonomo e imprenditoriale. In tal senso, >sono previsti interventi a sostegno e incentivazione dell'inserimento >lavorativo, e attività di qualificazione della rete dei servizi per il >lavoro. >Si definisce un ruolo innovativo della Regione in quanto soggetto atto a >promuovere e sostenere forme sperimentali di intervento promosse >congiuntamente dalle parti sociali ( datori di lavoro, rappresentanze >sindacali) e dagli enti locali intese ad affrontare congiuntamente ed in >stretto raccordo il tema abitativo con i percorsi di inserimento formativo >e lavorativo; >Articolo 17: si individuano gli interventi che la Regione intende >sviluppare al fine favorire una effettiva integrazione e uno sviluppo della >comunicazione interculturale individuando nell'avvio di centri >interculturali, nello svolgimento di iniziative pubbliche di informazione, >nella realizzazione di iniziative artistiche, culturali e sportive, nella >valorizzazione di una specifica professionalità di mediazione >socio-culturale e nella formazione degli operatori pubblici, gli assi >portanti per una effettiva politica di sviluppo interculturale capace di >informare il tessuto sociale emiliano-romagnolo; > >Articolo 18: prevede da parte delle Province la concessione di contributi >ad associazioni di promozione sociale e di volontariato per attività >socio-culturali e assistenziali dedicate ai cittadini stranieri immigrati; >Articolo 19: attraverso la partecipazione della Regione ai programmi di >cooperazione con i paesi in via di sviluppo, definisce l'obiettivo di >promuovere iniziative che favoriscano il volontario rientro dei cittadini >stranieri immigrati nel paese di origine; >CAPO V >Norme diverse, finanziamento, abrogazioni di legge >Articolo 20: contiene la norma finanziaria per la istituzione di apposite >unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio per la >attuazione degli interventi previsti dal presente progetto di legge; > >Articolo 21: dispone che la Consulta regionale per l'emigrazione e >l'immigrazione istituita ai sensi della L.R. 21 febbraio 1990, n.14 assuma >la denominazione di Consulta regionale per l'emigrazione e continui ad >operare per le funzioni specifiche in materia di emigrazione; >Articolo 22: dispone la abrogazione di tutte le disposizioni della L.R. 21 >febbraio 1990, n.14 riferite ai cittadini stranieri immigrati in quanto >sostituite dal presente progetto di legge. > >PROGETTO DI LEGGE > >"Norme per la integrazione sociale dei cittadini stranieri >immigrati" > >INDICE >CAPO I Principi, finalità e destinatari >Articolo 1 Principi generali e finalità >Articolo 2 Destinatari >CAPO II Ripartizione istituzionale delle funzioni e programmazione >regionale delle attività >Articolo 3 Funzioni della Regione >Articolo 4 Funzioni delle Province >Articolo 5 Funzioni dei Comuni >CAPO III Interventi finalizzati alla partecipazione sociale, alle misure >contro la discriminazione, alle politiche abitative, all'integrazione >sociale, alla assistenza sanitaria >Articolo 6 Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini >stranieri immigrati >Articolo 7 Composizione della Consulta regionale per l'integrazione sociale >dei cittadini stranieri immigrati >Articolo 8 Partecipazione e rappresentanza a livello locale >Articolo 9 Misure contro la discriminazione >Articolo 10 Politiche abitative >Articolo 11 Contributi per interventi socio-assistenziali >Articolo 12 Programma di protezione e integrazione sociale >Articolo 13 Assistenza sanitaria >CAPO IV Interventi in materia di accesso ai servizi educativi per >l'infanzia, diritto allo studio, formazione professionale, inserimento >lavorativo, integrazione e comunicazione interculturale >Articolo 14 Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e diritto allo >studio >Articolo 15 Formazione professionale >Articolo 16 Inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome ed >imprenditoriali >Articolo 17 Interventi di integrazione e comunicazione interculturale >Articolo 18 Contributi ad associazioni per attività dedicata ai >cittadini stranieri immigrati >Articolo 19 Iniziative di rientro e reinserimento nei paesi di origine >CAPO V Norme diverse, finanziamento, abrogazioni di legge >Articolo 20 Finanziamento degli interventi >Articolo 21 Disposizioni transitorie >Articolo 22 Abrogazioni > >CAPO I >PRINCIPI, FINALITA' E DESTINATARI >Art. 1 >Principi generali e finalità >1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze ai >sensi dell'art. 117 della Costituzione e del decreto legislativo 25 luglio >1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina >dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ispirandosi ai >principi ed ai valori della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione >Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, agli impegni assunti con la >Carta europea dei diritti dell'uomo nella città, sottoscritta a >Saint-Denis il 18 maggio 2000 ed alla Convenzione di Strasburgo sulla >partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale adottata >dal Consiglio d'Europa e ratificata con legge 8 marzo 1994, n. 203 >(Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli >stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 >febbraio 1992, >limitatamente ai capitoli a e b), concorre alla tutela dei cittadini di >Stati non appartenenti all'Unione Europea e degli apolidi, domiciliati nel >proprio territorio, riconoscendo loro i diritti fondamentali della persona >umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni >internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale >generalmente riconosciuti. >2. La legislazione regionale si ispira alla garanzia della pari >opportunità di accesso ai servizi, al riconoscimento e alla >valorizzazione della parità di genere, e al principio di indirizzare >l'azione amministrativa, nel territorio della regione, al fine di rendere >effettivo l'esercizio dei diritti. >3. In conformità ai principi del decreto legislativo n. 286 del 1998 e >della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del >sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in raccordo con le >disposizioni della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la >promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema >integrato di interventi e servizi sociali), le politiche della Regione e >degli Enti locali sono finalizzate: > >a) alla rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale e culturale; >b) al reciproco riconoscimento e alla valorizzazione delle identità >culturali, religiose e linguistiche; >c) alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri >connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato come disciplinata >dall'ordinamento italiano ed europeo. >4. A tale scopo la Regione informa la strutturazione del sistema di tutela >e promozione sociale degli immigrati alle seguenti finalità: >a) acquisire e diffondere la conoscenza sul fenomeno migratorio da Stati >non appartenenti all'Unione Europea, anche ai fini delle esigenze del >mercato del lavoro; >b) accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sulle problematiche >dell'immigrazione; >c) promuovere la conoscenza delle culture di provenienza dei cittadini >stranieri immigrati, al fine di attuare pienamente forme di reciproca >integrazione culturale; >d) sostenere iniziative volte a conservare i legami dei cittadini stranieri >immigrati con le culture d'origine; >e) garantire per i cittadini stranieri immigrati pari opportunità di >accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione ed alla formazione >professionale, alla conoscenza delle opportunità connesse all'avvio di >attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed >assistenziali, comprendendo a tal fine attività di mediazione >interculturale; >f) garantire per i cittadini stranieri immigrati adeguate forme di tutela >dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dall'ordinamento italiano >ed europeo; >g) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità >sociale; >h) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza >tra cittadini stranieri immigrati ed italiani, singoli o associati; >i) agevolare progetti di rientro dei cittadini stranieri immigrati nei >paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della Regione in materia; >l) rimuovere i fenomeni che comportano per i cittadini stranieri situazioni >di violenza o di grave sfruttamento lavorativo; >m) promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita >pubblica locale nell'ambito delle istituzioni locali del proprio >territorio; >n) promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri, in >particolare donne e minori, vittime di sfruttamento a fini sessuali; >o) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo >promosso dai cittadini stranieri, quale soggetto attivo nei processi di >integrazione sociale degli immigrati; >p) promuovere la realizzazione di interventi di mediazione culturale >rivolta ai detenuti stranieri finalizzata a garantire pari opportunità >di tutela giuridica e reinserimento sociale; >q) promuovere percorsi di assistenza e tutela rivolta a minori stranieri >non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da >istituti penali minorili. >Art. 2 >Destinatari >1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i cittadini >di Stati non appartenenti all'Unione Europea, i rifugiati ai sensi della >vigente normativa, nonché gli apolidi, residenti o domiciliati nel >territorio della regione Emilia-Romagna, salvo i casi esclusi dalla legge >dello Stato. Detti destinatari sono denominati, ai fini della presente >legge, come cittadini stranieri immigrati. La legge si applica anche ai >richiedenti asilo, fatto salvo i casi esclusi dalla legge dello Stato. >2. I minori stranieri o apolidi sono tutelati sul semplice presupposto >della presenza nel territorio regionale. > >CAPO II >RIPARTIZIONE ISTITUZIONALE DELLE FUNZIONI E PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLE >ATTIVITA' >Art. 3 >Funzioni della Regione >1. La Regione persegue l'inserimento sociale dei cittadini stranieri >immigrati, attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e l'esercizio >delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli >interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze >programmatorie attribuite alle Province ed ai Comuni ai sensi degli >articoli 4 e 5. >2. Il Consiglio regionale predispone: >a) su proposta della Giunta, il programma triennale per la integrazione >sociale dei cittadini stranieri immigrati comprensivo delle iniziative di >attuazione della presente legge; tale programma, formulato, sentita la >Conferenza regionale delle autonomie locali e la Consulta regionale per >l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui all'art. 6 >e tenendo conto dell'attività di osservazione del fenomeno migratorio >di cui all'art. 9, nonché delle indicazioni contenute nel piano >regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 47 >della legge regionale n. 2 del 2003, definisce le linee di indirizzo per la >realizzazione degli interventi per l'immigrazione di cui ai capi III e IV; >b) il piano straordinario di interventi, anche in deroga alla >programmazione ordinaria di cui alla presente legge, finalizzato >all'attuazione degli interventi di prima accoglienza, secondo le >disposizioni previste dal capo III e IV, nei confronti dei soggetti a cui >sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto ad un >trattamento temporaneo di accoglienza, qualora si verifichino flussi >migratori di eccezionale intensità in conseguenza di crisi >internazionali dovute ad eventi bellici, crisi economiche e sociali o >situazioni di instabilità politica. > >3. Alla Giunta regionale, in conformità al programma triennale di cui >alla lettera a) del comma 2, competono le seguenti funzioni: >a) approvazione di un piano regionale di azioni contro la discriminazione >ai sensi dell'art.9; >b) concessione di contributi per gli interventi di politiche abitative e di >riqualificazione urbana ai sensi dell'art. 10; >c) approvazione dei piani provinciali di integrazione sociale e culturale e >concessione di contributi per la loro attuazione ai sensi dell'art. 11; >d) promozione di programmi in materia di protezione, assistenza ed >integrazione sociale, nonché approvazione dei criteri, modalità >di finanziamento e indirizzi, di cui all'art. 12; >e) emanazione di direttive alle Aziende sanitarie ai fini dell'applicazione >dell'art. 13; >f) emanazione di direttive ai Comuni in materia di concorso alle spese per >il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati e loro familiari >che versino in stato di bisogno, ai sensi dell'art.5; >g) promozione dell'alfabetizzazione e dell'accesso ai servizi educativi, ai >sensi dell'art. 14; >h) promozione di interventi di formazione professionale, ai sensi dell'art. >15; >i) promozione di iniziative per l'inserimento lavorativo ed il sostegno ad >attività autonome ed imprenditoriali, ai sensi dell'art. 16; >j) promozione di interventi di integrazione e comunicazione interculturale >e realizzazione degli interventi di ambito regionale di cui all'art. 17, >comma 1, lettera d); >k) definizione dei criteri per la concessione di contributi alle >associazioni, ai sensi dell'art. 18; >l) promozione di iniziative per il volontario rientro nei paesi d'origine, >ai sensi dell'art. 19. >4. Al fine di monitorare il fenomeno migratorio, la Regione, anche >avvalendosi degli strumenti di osservazione del mercato del lavoro >nonché della Commissione Regionale Tripartita disciplinata dagli artt. >51 e 53, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003 n.° 12 (Norme >per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e >per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e >della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), attua le >seguenti funzioni: >a) predisposizione annuale di un rapporto sulla presenza degli stranieri >contenente anche l'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio; >b) raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni utili >nell'attività di monitoraggio dei flussi migratori e della condizione >degli stranieri presenti sul territorio regionale; >c) attività di stima dei fabbisogni lavorativi, sentite le parti >sociali regionali e gli enti locali, ai fini di una corretta programmazione >delle politiche di accoglienza, nonché indicazione annuale delle quote >necessarie, con riferimento nel triennio successivo, al proprio >territorio. >Art. 4 >Funzioni delle Province >1. Ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, alle >Province compete l'esercizio delle seguenti funzioni: >a) adottare e proporre all'approvazione della Regione i piani provinciali >per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, in raccordo >con la programmazione dei Piani di Zona prevista dalla legge regionale n. 2 >del 2003; >b) favorire la consultazione e la partecipazione alla vita sociale e delle >istituzioni da parte dei cittadini immigrati, anche attraverso >l'istituzione degli organi di cui all'art. 8, di propria competenza; >c) concedere i contributi alle associazioni, ai sensi dell'art. 18; >d) esercitare ogni altra funzione ad esse attribuite dalla presente legge. >Art. 5 >Funzioni dei Comuni >1. Ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, il >Comune esercita, in forma singola o in forma associata mediante >associazioni intercomunali, comunità montane ed unioni di comuni >disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle >forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), le >seguenti funzioni: >a) concorre alla definizione del Piano di investimento dei Piani di Zona >così come previsto dalla legge regionale n. 2 del 2003, anche ai fini >dell'attuazione dell'art. 10; >b) favorisce la consultazione e la partecipazione alla vita sociale e delle >istituzioni da parte dei cittadini immigrati in ambito comunale o zonale, >anche attraverso l'istituzione degli organi di cui all'art. 8; >c) programma e realizza, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 15 >della legge regionale n. 2 del 2003, i progetti di integrazione sociale dei >cittadini stranieri immigrati; >d) concorre alla realizzazione del programma di protezione e integrazione >sociale di cui all'art.12; >e) concorre alle spese sostenute per il rimpatrio delle salme di cittadini >stranieri immigrati e loro familiari che versino in stato di bisogno >secondo modalità previste da direttive emanate dalla Regione. >2. In attuazione dei principi di cui al comma primo dell'art. 118 della >Costituzione, compete ai Comuni l'esercizio di ogni ulteriore funzione >concernente l'integrazione sociale dei cittadini immigrati. > >CAPO III >INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE SOCIALE, ALLE MISURE CONTRO LA >DISCRIMINAZIONE, ALLE POLITICHE ABITATIVE, ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE, ALLA >ASSISTENZA SANITARIA. > >Art. 6 >Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri >immigrati. >1. Al fine di coordinare gli interventi per l'immigrazione, anche in >collegamento con i Consigli Territoriali per l'immigrazione istituiti ai >sensi dell'articolo 3, comma 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998, la >Giunta regionale si avvale di una Consulta che ha il compito di: >a) formulare proposte alla Giunta regionale per l'adeguamento delle leggi e >dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nell'ambito del >fenomeno migratorio; >b) formulare proposte ed osservazioni sul programma triennale di cui >all'articolo 3, comma 2, lettera a), e sugli altri programmi regionali per >gli aspetti che riguardano l'immigrazione; >c) supportare la attività di osservazione del fenomeno migratorio da >parte della Regione, anche attraverso approfondimenti e sessioni >tematiche; >d) avanzare proposte e osservazioni in ordine alle iniziative e agli >interventi regionali svolti in attuazione della presente legge; >e) supportare la Regione nella attività di stima cui all'articolo 3 >comma 4, lettera c; >f) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti >organi della Regione. >Art. 7 >Composizione della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei >cittadini stranieri immigrati. > >1. La Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri >immigrati é nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale >ed é così composta: >a) l'Assessore regionale competente per materia che la presiede; >b) n. 9 rappresentanti degli stranieri, di cui uno in funzione di >vice-presidente, individuati uno per ciascuna provincia; >c) n. 3 membri designati dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di >lavoro, maggiormente rappresentative; >d) n. 3 membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, >maggiormente rappresentative; >e) n. 3 rappresentanti delle autonomie locali regionali designati dalla >Conferenza Regione-Autonomie locali dell'Emilia-Romagna prevista dall'art. >25 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema >regionale e locale) >f) n. 3 rappresentanti designati dalla Conferenza regionale del Terzo >Settore prevista dall'art. 35 della legge regionale n. 3 del 1999; >g) n.1 rappresentante dei Consigli Territoriali per l'immigrazione >istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del decreto legislativo n. 286 >del 1998, individuato su indicazione del Ministero degli Interni; >h) n.1 rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale. >2. I membri della Consulta durano in carica fino alla scadenza del >Consiglio regionale. Per ogni membro effettivo viene designato un membro >supplente. >3. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento della >Consulta, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 23 e 24 della legge >regionale 27 maggio 1994, n. 24, (Disciplina delle nomine di competenza >regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni >sull'organizzazione regionale), nonché i criteri di individuazione dei >soggetti di cui al comma 1, lettera b). >4. La partecipazione alle sedute della Consulta é a titolo gratuito >fatta eccezione per i membri di cui al comma 1, lettera b), per i quali si >applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 18 marzo 1985, n. 8 >(Modificazioni alla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e alla legge >regionale 21 agosto 1981, n. 23, relative ai compensi e ai rimborsi >spettanti ai componenti di organi collegiali). > > >Art. 8 >Partecipazione e rappresentanza a livello locale >1. La Regione al fine di promuovere un effettivo protagonismo dei cittadini >stranieri immigrati nella definizione delle politiche pubbliche, favorisce >la realizzazione di percorsi partecipativi a livello locale con particolare >attenzione all'equilibrio di genere e alle aree di provenienza e con >particolare riferimento a forme di presenza nei Consigli degli Enti Locali, >di rappresentanti di immigrati e, ove consentito, all'estensione del >diritto di voto degli immigrati. > >2. La Regione promuove altresì la istituzione di Consulte provinciali, >zonali, comunali, in corrispondenza delle associazioni intercomunali delle >comunità montane e delle unioni di comuni disciplinate dalla legge >regionale n. 11 del 2001, per l'integrazione sociale dei cittadini >stranieri immigrati, promosse dagli Enti locali, anche con la presenza >delle parti sociali, dei soggetti del terzo settore, degli organismi >periferici dello Stato, delle Ausl, ed una rappresentanza a carattere >elettivo per quanto attiene la componente dei cittadini stranieri >immigrati. >Art. 9 >Misure contro la discriminazione > >1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 12 del decreto >legislativo n. 286 del 1998, e in osservanza delle direttive del Consiglio >dell'Unione Europea n. 43 del 29 giugno 2000 e n. 78 del 27 novembre 2000, >la Regione, avvalendosi della collaborazione delle Province, dei Comuni, >delle associazioni di immigrati, dell'associazionismo, del volontariato e >delle parti sociali, esercita la funzione di osservazione, monitoraggio, >assistenza e consulenza legale per gli stranieri vittime delle >discriminazioni dirette e indirette per motivi razziali, etnici, nazionali >o religiosi, nonché delle situazioni di grave sfruttamento di cui >all'articolo 12. >2. La Regione nell'ambito del programma triennale regionale di cui >all'articolo 3, approva un piano regionale di attuazione finalizzato alla >definizione di azioni contro la discriminazione. >Art.10 >Politiche abitative. >1. La Regione e gli Enti Locali, al fine di sostenere interventi volti a >favorire la ricerca di una soluzione abitativa anche a favore dei cittadini >stranieri immigrati, promuovono e favoriscono: >a) la costituzione di agenzie per la casa con finalità sociali in >grado di svolgere anche un'azione di orientamento e accompagnamento alla >soluzione abitativa; >b) l'utilizzo e il recupero del patrimonio edilizio esistente e >disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di >benefici fiscali secondo quanto previsto dalle leggi in materia. >2. La Regione concede ai soggetti e secondo le modalità previste >dall'art.48 della legge regionale n. 2 del 2003, nonché ai soggetti >previsti dall'articolo 14 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 >(Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), >contributi in conto capitale, per la realizzazione di alloggi sociali. Per >alloggi sociali si intendono strutture finalizzate a garantire l'accesso ad >un servizio abitativo secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 4 del >decreto legislativo n. 286 del 1998. Il fruitore dell'alloggio sociale deve >corrispondere un contributo sul costo del servizio, nell'ambito di >parametri minimi stabiliti dalla Regione. >3. La Regione garantisce altresì il diritto alla prima accoglienza dei >cittadini stranieri immigrati. A tal fine concede contributi in conto >capitale ai soggetti e secondo le modalità previste dall'articolo 48 >della legge regionale n. 2 del 2003. >4. I cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti nella Regione, >hanno diritto ad accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica >nonché di usufruire dei benefici previsti per l'acquisto, il recupero >o la nuova costruzione della prima casa di abitazione. >5. La Regione, nell'ambito dei programmi di interventi edilizi previsti >dalla legge regionale 24 del 2001, promuove l'attività dei soggetti >attuatori che garantiscono condizioni di parità per l'accesso all'uso >o alla proprietà di alloggi da parte dei cittadini stranieri >immigrati. >6. La Regione, nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana di cui >alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di >riqualificazione urbana) e dei piani pluriennali di sviluppo >socio-economico delle zone montane, di cui alla legge regionale 19 luglio >1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a >favore della montagna), promuove interventi di integrazione sociale rivolti >ai cittadini stranieri immigrati, in particolare nei Comuni caratterizzati >da una presenza di cittadini stranieri sensibilmente superiore alla >percentuale media della Regione Emilia-Romagna, volti ad assicurare piena >efficacia agli obiettivi degli stessi programmi e Piani. > >Art. 11 >Contributi per interventi socio-assistenziali >1. Per l'attuazione delle iniziative indicate nel programma triennale di >cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), finalizzate alle azioni per >l'integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri immigrati, la >Regione eroga contributi ai soggetti previsti dall'articolo 47 della legge >regionale n. 2 del 2003. La Giunta regionale disciplina con apposito atto >le modalità di erogazione dei contributi. > >Art. 12 >Programma di protezione e integrazione sociale >1. La Regione e gli Enti Locali promuovono, in conformità a quanto >previsto dall'art. 18 del D.lgs. 286 del 1998,ed a quanto previsto dalla >legge regionale n.°2/2003, la realizzazione di programmi di >protezione, assistenza e integrazione sociale, rivolti alle vittime di >situazioni di violenza o di grave sfruttamento. A tal fine la Giunta >regionale, nel rispetto del programma triennale dell'art.3, approva criteri >e modalità di finanziamento, nonché indirizzi per i soggetti >attuatori. >Art. 13 >Assistenza sanitaria >1. Sono garantiti ai cittadini stranieri immigrati regolari, presenti nella >Regione Emilia-Romagna, ivi compresi i soggetti indicati al comma 3 >dell'art. 35 del D.Lgs. n. 286 del 1998, gli interventi riguardanti il >complesso delle attività sanitarie, previste dai Livelli Essenziali di >Assistenza. >2. E' garantita alle donne immigrate la parità di trattamento con le >cittadine italiane e la tutela sociale ai sensi della legislazione sui >consultori familiari. E' altresì garantita la tutela del minore, di >età inferiore a diciotto anni, in conformità ai principi >stabiliti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo recepita >con la legge 27 maggio 1991 n. 176. >3. La Regione promuove nei confronti dei cittadini stranieri immigrati, >anche non in regola con il permesso di soggiorno, interventi di >prevenzione, cure urgenti e riduzione del danno rispetto a comportamenti a >rischio. >3. La Regione promuove, anche attraverso le Aziende Sanitarie, lo sviluppo >di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri immigrati e >attività di mediazione interculturale in campo socio-sanitario, >finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per facilitare >l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari. >CAPO IV >INTERVENTI IN MATERIA DI ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, >DIRITTO ALLO STUDIO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, INSERIMENTO LAVORATIVO, >INTEGRAZIONE E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE. > >Art. 14 >Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e >diritto allo studio >1. Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari >condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed >agli interventi previsti in materia di diritto allo studio dalla legge >regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento >per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10). >2. La Regione, nell'ambito degli interventi di attuazione della legge >regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per >la prima infanzia), in materia di servizi educativi per la prima infanzia >promuove, in collaborazione con gli enti locali, la qualificazione del >sistema dei servizi per la prima infanzia, volti alla realizzazione della >piena integrazione dei bambini e delle loro famiglie, anche attraverso la >reciproca valorizzazione delle culture di origine. >3. La Regione, nell'ambito delle linee orientative di qualificazione della >scuola dell'infanzia, assume il tema della integrazione dei bambini >stranieri tra gli obiettivi prioritari. >4. La Giunta regionale, in collaborazione con le competenti amministrazioni >statali e locali, nell'ambito del sistema scolastico regionale, promuove e >attua iniziative volte a favorire: > >a) l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per >minori e adulti; >b) l'educazione interculturale; >c) l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue e >delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati. > >Art. 15 >Formazione professionale >1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto alla formazione >professionale e all'istruzione in condizioni di parità con gli altri >cittadini. La Regione e le Province, nell'ambito degli interventi previsti >dalla normativa regionale in dette materie, promuovono e favoriscono: >a) iniziative di informazione, di orientamento, di tirocinio, di formazione >e di formazione continua, a favore dei cittadini stranieri immigrati, volte >a consentire l'acquisizione di competenze e professionalità congruenti >alla domanda del mercato del lavoro; >b) corsi di formazione per l'organizzazione delle attività delle >associazioni formate da cittadini stranieri immigrati, regolarmente >iscritte ai registri di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 >(Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. >Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la >promozione e la valorizzazione dell'associazionismo"); > >c) programmi per l'attività di istruzione e di formazione >professionale nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del decreto >legislativo n. 286 del 1998. > >Art. 16 >Inserimento lavorativo e sostegno ad attività >autonome e imprenditoriali >1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari >opportunità nell'inserimento lavorativo e al sostegno ad attività >autonome e imprenditoriali. La Regione e le Province, nell'ambito delle >competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalle >leggi regionali, favoriscono l'inserimento lavorativo dei cittadini >stranieri immigrati in forma di lavoro dipendente, autonomo e >imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi >per il lavoro e la formazione degli operatori. >2. La Regione e le Province sostengono attività promozionali e >informative volte ad agevolare, per i cittadini stranieri immigrati, lo >sviluppo di attività di tipo autonomo, anche imprenditoriale o in >forma cooperativa. >3. La Regione e le Province promuovono e sostengono la realizzazione di >programmi sperimentali di intervento sociale finalizzati ad affrontare >congiuntamente il tema abitativo con i percorsi di inserimento formativo e >lavorativo. Tali programmi, promossi congiuntamente dalle parti sociali e >dagli enti locali di competenza, sono definiti tramite specifici accordi >con i soggetti interessati che assumono obblighi per la loro >realizzazione. > >Art. 17 >Interventi di integrazione e comunicazione interculturale >1. La Regione e gli Enti Locali, ai fini dell'integrazione e dello sviluppo >della comunicazione interculturale, promuovono: >a) l'avvio o l'implementazione di centri interculturali intesi come luoghi >di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a favorire l'incontro >e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza nonché l'elaborazione >e l'attuazione di iniziative per promuovere l'integrazione sociale; >b) lo svolgimento di iniziative pubbliche di informazione sui temi connessi >all'immigrazione che favoriscano una corretta conoscenza delle cause e >degli aspetti reali del fenomeno migratorio; >c) la realizzazione di iniziative di tipo artistico, culturale e sportivo >finalizzate a valorizzare le culture dei paesi di origine e a promuovere >occasioni di socializzazione anche in ambito extralavorativo; >d) l'avvio o il sostegno di interventi di comunicazione interculturale in >ambito regionale; >e) il consolidamento di competenze attinenti alla mediazione >socio-culturale, secondo la normativa regionale in materia di formazione >professionale, finalizzate alla individuazione e alla valorizzazione di una >specifica professionalità volta a garantire sia la ricognizione dei >bisogni degli utenti sia l'ottenimento di adeguate prestazioni da parte dei >servizi; >f) la formazione degli operatori pubblici preposti alle relazioni con i >cittadini stranieri finalizzata a garantire pari condizioni di accesso ai >servizi. > >Art. 18 >Contributi ad associazioni per attività dedicata ai >cittadini stranieri immigrati > >1. Ai fini dell'integrazione culturale e sociale dei cittadini stranieri >immigrati, le Province esercitano le funzioni connesse alla concessione di >contributi per attività di carattere sociale, culturale e >assistenziale, svolte da: >a) associazioni iscritte ai registri di cui alla legge regionale n. 34 del >2002; >b) associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge >regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione >della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul >volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26); > >Art. 19 >Iniziative di rientro e reinserimento nei paesi di >origine >1. Attraverso la propria partecipazione ai programmi di cooperazione con i >paesi in via di sviluppo, la Regione e gli Enti Locali promuovono, >nell'ambito degli interventi di attuazione della normativa regionale >vigente in detta materia, iniziative, anche attraverso il sostegno di >progetti imprenditoriali, che favoriscano il volontario rientro dei >cittadini stranieri immigrati nel paese di origine. >2. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione della legislazione regionale in >materia di formazione professionale, la Regione e gli Enti Locali >incentivano la formazione per l'acquisizione o il perfezionamento delle >necessarie professionalità. > >CAPO V >NORME DIVERSE, FINANZIAMENTO,ABROGAZIONI DI LEGGE > >Art. 20 >Finanziamento degli interventi > >Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla >presente legge ascrivibili alle singole leggi di settore si fa fronte >mediante i fondi iscritti nelle relative unità previsionali di base e >corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale. >Art. 21 >Disposizioni transitorie >1. Nelle more della costituzione della Consulta di cui all'articolo 6, il >programma di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), è approvato >prescindendo dal parere di detto organo. >2. La Consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione prevista dal >titolo III della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative >regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione. Nuove norme per >l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione dell'immigrazione) >assume la denominazione di Consulta regionale per l'emigrazione, in >conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 17. Essa continua >ad operare per le funzioni specifiche in materia di emigrazione, con la >composizione risultante dalle abrograzioni di cui all'articolo 22, senza la >necessità dello specifico rinnovo dei propri componenti. Cessa dalla >carica il componente del Comitato esecutivo eletto in rappresentanza degli >immigrati. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la >Consulta provvede alla sostituzione di detto componente. > >Art. 22 >Abrogazioni e sostituzioni > >1. Le disposizioni della legge regionale n. 14 del 1990 si applicano alle >politiche a favore degli emiliano-romagnoli all'estero. Ai procedimenti in >corso riferiti ai cittadini stranieri immigrati continuano ad applicarsi le >disposizioni legge regionale n. 14 del 1990 nel testo previgente alle >modifiche introdotte dal presente articolo. >2. Nell'articolo 1 della legge regionale 14 del 1990 sono introdotte le >seguenti modificazioni: >a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: >"1. La Regione concorre con la presente legge a tutelare, sotto il >profilo economico, sociale e culturale e nel quadro della programmazione >regionale, coordinandosi con eventuali iniziative degli Enti locali, gli >emigrati e i loro familiari."; >b) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 è abrogata; > >3. Nell'articolo 2 della legge regionale 14 del 1990 la lettera c) del >comma 2 è sostituita dalla seguente: >"c) interventi di promozione di studi storici ed economico-sociali sul >fenomeno dell'emigrazione". >4. Nell'articolo 3 della legge regionale 14 del 1990 sono abrogati la >lettera c) del comma 1 e il comma 8. > >5. L'articolo 5 della legge regionale 14 del 1990 è sostituito dal >seguente: >"Art. 5 (Interventi socio-assistenziali) >1. Gli interventi di assistenza sociale in favore dei destinatari della >presente legge sono disciplinati dalla L.R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per >la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema >integrato di interventi e servizi sociali). >2. La Giunta regionale emana altresì disposizioni ai comuni >affinchè provvedano, a Titolo di anticipazione in favore degli >emigrati che versino in stato di bisogno: >a) al concorso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, >sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un >comune dell'Emilia-Romagna; >b) al concorso nelle spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna >di salme di emigrati o di loro familiari, ove il costo non gravi già >su istituzioni o enti pubblici. >3. I Comuni garantiscono, altresì in favore degli emigrati le >informazioni necessarie, anche attraverso le indicazioni delle opportune >procedure, per un corretto e sollecito approccio con la pubblica >amministrazione e per una effettiva parità di opportunità con i >cittadini residenti. >4. La Giunta regionale liquida ai comuni, su presentazione di rendiconti, i >contributi anticipati ai sensi del quinto comma del presente >articolo.". >6. L'articolo 6 della legge regionale 14 del 1990 è abrogato. >7. Nell'articolo 7 della legge regionale 14 del 1990 il comma 4 è >abrogato. >8. L'articolo 8 della legge regionale 14 del 1990 è sostituito dal >seguente: >"Art. 8 (Formazione e riqualificazione professionale) >1. Gli interventi formativi, previsti dalla normativa regionale in materia >di formazione professionale sono indirizzati anche alla qualificazione o >riqualificazione degli emigrati rientrati definitivamente in >patria.". > >9. L'articolo 9 della legge regionale 14 del 1990 è sostituito dal >seguente: >"Art. 9 (Interventi per il diritto allo studio) >1. Nel rispetto delle competenze dell'autorità scolastica; al fine di >facilitare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli >degli emigrati rientrati; nell'ambito degli interventi previsti dalla L.R. >25 maggio 1999, n. 10 (diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la >vita e qualificazione del sistema formativo integrato) la regione promuove, >per gli emigrati, corsi di recupero linguistico e di reinserimento >scolastico. >2. Per favorire il completo reinserimento degli emigrati rientrati, la >Giunta regionale, all'interno degli interventi di cui alla L.R. n. 10 del >1999, promuove corsi di alfabetizzazione, di recupero linguistico, di >lingua italiana per gli adulti. >3. La Giunta regionale può istituire inoltre, in assenza di analoghi >contributi o provvidenze, assegni di studio a favore dei figli degli >emiliano-romagnoli in stato di bisogno nonché degli orfani residenti >all'estero, per la frequenza in Italia di scuole pubbliche o parificate di >ogni grado e di corsi universitari, nonché borse di studio per la >frequenza di corsi di specializzazione, anche post-universitaria.". > >10. L'articolo 10 della legge regionale 14 del 1990 è sostituito dal >seguente: >"Art. 10 (Provvidenze in materia di edilizia residenziale) >1. Sono estesi agli emigrati che rientrano in Emilia-Romagna i benefici, >sia in conto interessi sia in conto capitale, previsti dalle leggi vigenti >per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di >abitazione. L'erogazione di detti benefici ai cittadini emigrati è >subrodinata alla acquisizione della residenza in un comune della regione. >2. I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in attuazione di >norme vigenti, in materia di edilizia residenziale, possono stabilire >punteggi aggiuntivi o condizioni di priorità a favore dei >sopraindicati soggetti. >3. Gli enti competenti devono dare notizia dei provvedimenti di cui ai >commi precedenti attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della >Regione e mediante l'invio ai Consolati italiani all'estero ed alle >associazioni di emigrati emiliano-romagnoli.". >11. Nell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 14 del 1990 sono >abrogate le seguenti parole: "di immigrati extracomunitari >nonché". >12. Nell'articolo 12 della legge regionale 14 del 1990 sono abrogate le >seguenti parole: "e gli immigrati". >13. Nell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 del 1990 sono >abrogate le seguenti parole: " o da immigrati". >14. L'articolo 14 della legge regionale 14 del 1990 è abrogato. >15. Nell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 14 del 1990 sono >abrogate le seguenti parole: "e/o immigrati extracomunitari". >16. l'articolo 17 della legge regionale 14 del 1990 è sostituito dal >seguente: >"Art. 17 (Interventi a sostegno di attività o iniziative di enti, >associazioni e istituzioni) >1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, allo >scopo di provvedere a sostenere le attività di carattere sociale, >culturale e assistenziale svolte da Enti pubblici, nonché >associazioni, organizzazioni e istituzioni private senza fini di lucro, che >abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da >almeno cinque anni con carattere di continuità e specificità, a >favore degli emigrati emiliano-romagnoli, delle loro famiglie, può >concedere contributi per lo svolgimento di dette attività. >2. I contributi sono concessi sulla base di programmi annuali delle >iniziative da realizzare e i soggetti destinatari sono tenuti a presentare, >a consuntivo, la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento >dell'attività ammessa a contributo. >3. La Regione Emilia-Romagna favorisce la realizzazione di iniziative >promosse da organizzazioni non governative, ed attività rivolte alla >crescita di una cultura della cooperazione internazionale. >4. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale dell'emigrazione e >dell'immigrazione, emana direttive per la concessione di contributi di cui >al presente articolo.". >17. Nell'articolo 20 della legge regionale 14 del 1990 sono apportata le >seguenti modifiche: >a) la Rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: >"Consulta regionale dell'emigrazione"; >b) nell'alinea del comma 1, nonché nelle lettere e) e g) sono abrogate >le parole "e l'immigrazione"; >c) è abrogata la lettera l). >18. Nell'articolo 21 della legge regionale 14 del 1990 sono apportate le >seguenti modificazioni: >a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: >"b) un rappresentante per ogni Consulta provinciale dell'emigrazione >designato dalle medesime;"; >b) la lettera f) del comma 1 è abrogata; >c) nel comma 3 è abrogata la lettera "f)"; >d) nel comma 5 è abrogata la locuzione "e f)". > >19. Nell'articolo 22 della legge regionale 14 del 1990, i commi 2 e 3 sono >abrogati. >20. L'articolo 23 della legge regionale 14 del 1990 è sostituito dal >seguente: >"Art. 23 (Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti) >1. Il Comitato esecutivo previsto dall'art. 22, è composto dal >Presidente della Consulta dell'emigrazione, che lo presiede, e da otto >membri, eletti dalla Consulta secondo le modalità previste dal >regolamento, di cui almeno uno in rappresentanza degli emiliano-romagnoli >all'estero. >2. Il Comitato esecutivo: >a) delibera la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, >predisponendone l'ordine del giorno ed esprime il proprio parere sulla >partecipazione alle sedute della Consulta dei soggetti di cui all'art. 22, >comma 6; >b) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e per la >realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti l'emigrazione; >c) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli atti >amministrativi concernenti l'applicazione della presente legge e, in via >d'urgenza, può esprimere pareri richiesti alla Consulta, salvo >riferirne alla stessa nella sua prima seduta successiva. >3. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria e propositiva >nell'ambito dei compiti della Consulta il Comitato esecutivo può >avvalersi di consulenti o esperti esterni o di gruppi di lavoro >interdisciplinari. >4. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta. >5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della >Consulta.". >21. L'articolo 23 bis della legge regionale 14 del 1990 è abrogato. >22. Nell'articolo 24 della legge regionale 14 del 1990, il comma 10 è >abrogato.